ARMI CLASSIFICAZIONE


CLASSIFICAZIONE  ARMI

 quelle che ritroviamo all’interno della legge 110 del 1975, che ha introdotto i concetti di :

ARMA DA GUERRA

ARMA TIPO GUERRA

ARMA COMUNE DA SPARO

ARMA CLANDESTINA
Il concetto di ARMA DA GUERRA, così come era stato definito dall’articolo1della citata legge, si deve, tuttavia, considerare superato con l’entrata in vigore della legge del 9/07/1990 n. 185 , che ha introdotto nell’ordinamento il più ampio concetto di MATERIALE D’ARMAMENTO.
In base a quanto previsto dall’art. 1 della citata legge e dal relativo Regolamento, rientrano tra i materiali in questione tutte le armi da fuoco automatiche e tutte quelle comunque appositamente progettate per impieghi militari.  Tutte le armi lunghe a canna rigata che impiegano munizioni di calibro superiore a 12,7 mm

ARMI COMUNI DA SPARO (detenibili nel numero max di tre)

tutte le armi che risultavano iscritte nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, quelle che, prodotte ed introdotte sul mercato nel periodo di vigenza del Catalogo Nazionale (che, ricordiamo, è stato abrogato a gennaio del 2012)  , in base a quanto previsto dall’art. 7 della legge n. 110 del 1975, erano esentate dall’obbligo di iscrizione (ovvero i fucili da caccia a canna liscia e le armi replica ad avancarica a più colpi) e quelle che, dopo il gennaio 2012, sono state omologate dal BNP.
È opportuno ricordare che il citato Catalogo, sebbene previsto da una legge dell’aprile del 1975, è entrato effettivamente in vigore nel settembre del 1979, quando, per la prima volta, si riunì la Commissione Consultiva Centrale di cui all’art. 6 della legge in parola. Pertanto, vanno considerate armi comuni da sparo anche tutte quelle introdotte sul mercato civile nazionale prima dell’inizio delle procedure di catalogazione e che abbiano le caratteristiche per essere considerate armi comuni. Per molte di queste armi, il competente ufficio del Ministero dell’Interno, su richiesta dei singoli proprietari, emanò dei provvedimenti di “classificazione”, attribuendo loro la qualifica di “arma comune” seppure non incluse nel Catalogo. Di tali provvedimenti è difficile avere conoscenza perché non è mai stata data loro alcuna forma di pubblicità, in quanto l’esito del procedimento amministrativo veniva comunicato al solo richiedente . Ad ogni modo, anche le armi “ante catalogo”, per poter essere considerate “comuni”, debbono essere in regola con quanto disposto dall’art. 11 della legge 110/75, come di seguito chiarito.

  

ARMI TIPO GUERRA

in questo contesto, rappresentano una categoria che si ricava per esclusione dalle precedenti; si dovrebbe trattare di quelle armi che, pur avendo caratteristiche tipiche delle armi da guerra, non possono essere considerate tali. Nello schema delineato dalla legge 110/75, queste armi potevano essere identificate, ad esempio, con quelle in grado di sparare a raffica, ma non idonee all’impiego in ambito militare (perché, magari, usavano un calibro non tipicamente militare). Alla luce delle normative successive di cui si è detto sopra, questa distinzione non ha oggi più alcuna valenza pratica, poiché, sia in base all’articolo 2 della legge 185 del 1990, che del relativo regolamento, tutte le armi automatiche rientrano nel novero dei materiali d’armamento. La definizione in questione, potrebbe attualmente essere riservata solo a particolari tipologie di armi, più teoriche che reali, quali, ad esempio, i fucili “antimateriali” non specificatamente progettati per impieghi militari.
ARMI CLANDESTINE; in base a quanto previsto dall’articolo 23 comma 3 L. 18/04/1975, tale definizione è attribuibile alle sole armi classificabili come comuni, nel caso in cui siano, tuttavia, prive di alcuni dei requisiti di tracciabilità che la legge prevede per tale tipologia di armi.

Quindi, si possono definire clandestine le sole armi comuni che siano prive delle marcature previste come obbligatorie dall’art. 11 della legge 110/75 (ovvero, il numero di matricola, i punzoni del Banco Nazionale di Prova italiano o di altro riconosciuto nell’ambito della convenzione internazionale C.I.P., alla quale l’Italia ha aderito dal 1960, il nome o il marchio del fabbricante, l’indicazione del Paese di produzione e, introdotto dalla legge 146/2006, il punzone indicante la sigla del Paese in cui l’arma è stata introdotta sul mercato, se diverso da quello di produzione, e l’anno di tale operazione). Questa norma prevedeva anche una seconda ipotesi, ovvero che l’arma non fosse mai stata iscritta nel Catalogo Nazionale, ma ormai tale previsione è stata tacitamente esclusa dall’intervenuta abrogazione del Catalogo. In definitiva, quindi, la qualifica di arma clandestina è prevista solo per le armi diverse da quelle da guerra o tipo guerra, che rimangono tali anche se prive dei contrassegni sopra indicati. È qui opportuno specificare che la legge impone alle sole armi comuni da sparo l’obbligo delle marcature necessarie alla loro tracciabilità, mentre nulla impone alle armi da guerra. Nelle normative internazionali, invece, non si fa alcuna differenza, sul tema della tracciabilità, tra le armi destinate al mercato civile o militare.

LE ARMI COMUNI SI SUDDIVIDONO  IN ALTRE SOTTOCATEGORIE OGNUNA CON PROPRIE SPECIFICITÀ, CHE RILEVANO PER QUANTO ATTIENE L’ASPETTO DELLA LORO DETENIBILITÀ ED USO:

 

ARMI SPORTIVE (detenibili nel numero max di 12)

sono rimaste tali tutte le armi comuni che erano iscritte nel Catalogo Nazionale e per le quali la qualifica di “arma per uso sportivo” era stata specificata nel relativo decreto del Ministro con il quale ne venne disposta l’iscrizione nel Catalogo.

Tale qualifica veniva richiesta dall’importatore o dal fabbricante contestualmente alla richiesta di Catalogazione; per poter attribuire la qualifica, il Ministero dell’Interno doveva obbligatoriamente richiedere il parere di una federazione sportiva riconosciuta dal CONI. Il predetto parere, seppur obbligatorio, non era vincolante per l’Amministrazione. All’entrata in vigore della legge n. 85, nel marzo del 1986, venne, in via eccezionale, consentito di richiedere il riconoscimento della qualifica di arma sportiva anche per armi già in Catalogo in quel momento, mentre per armi catalogate successivamente all’entrata in vigore della legge non è più stato possibile variare la loro qualifica; ciò per tutelare i diritti acquisiti degli eventuali possessori di quell’arma. Oggi, con la sparizione del Catalogo, è sempre possibile far attribuire all’arma la qualifica in questione, che andrà richiesta al BNP all’atto della sua presentazione per l’omologazione. Pertanto, l’unico modo per sapere se un’arma è classificata come sportiva, è quello di consultare il catalogo nazionale, se sull’arma appare il relativo numero di iscrizione, oppure verificarne l’eventuale qualificazione sul sito del BNP.

 

ARMI DA CACCIA (detenibili in numero illimitato)

in base alla previsione contenuta nell’art. 13 della legge 157 del 1992, possono considerasi tali tutti i fucili a canna liscia la cui canna non sia inferiore a 450 mm ed abbiano un serbatoio di capienza non superiore a 2 colpi, e le carabine di calibro non inferiore a 5,6 mm, che abbiano il bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm. Tuttavia, questa disposizione di legge risulta implicitamente modificata da una disposizione contenuta nel D. Lgs. 204/2010, che ha abolito il requisito della lunghezza del bossolo indicato dalla norma sopra citata. Pertanto, sono oggi considerabili da caccia tutte le carabine che non abbiano la qualifica di arma sportiva ed abbiano un calibro non inferiore a 5,6 mm.

  

ARMI ANTICHE

sono tali le armi prodotte anteriormente al 1890 o quelle ad avancarica originali, qualunque sia l’anno di produzione (che, comunque, difficilmente potrà essere successivo al 1920). e o sigle che lo indicassero.

ARMI ARTISTICHE

sono quelle, di qualsiasi tipo, che presentano lavorazioni artistiche di particolare pregio e valore. La qualità delle lavorazioni eseguite sull’arma deve essere certificata dal fabbricante; in assenza di tale dichiarazione, è il Questore che dovrebbe richiedere al Sovrintendente provinciale dei beni culturali l’accertamento del valore artistico dell’arma. Tale categoria di armi esiste solo a livello teorico, in quanto nessun possessore di arma artistica ha un reale interesse a palesarne la natura. Armi artistiche sono quasi sempre fucili da caccia (le pistole e i fucili di origine militare non hanno superfici metalliche così ampie sulle quali eseguire incisioni) che, come vedremo, non sono soggetti a limiti detentivi. Dal dichiarare l’arma come artistica, il possessore, pertanto, non trarrebbe alcun vantaggio, mentre lo Stato, considerando l’arma come parte del patrimonio artistico nazionale, potrebbe esercitare su di essa un diritto di prelazione.

 

ARMI RARE O DI IMPORTANZA STORICA

tale qualifica può essere attribuita alle armi di qualsiasi genere che abbiano un particolare valore storico o in quanto realizzate in pochi esemplari o perché appartenute ad importanti personaggi storici o legate a fatti di rilevanza storica. Nel primo caso, dovrà essere onere del possessore dimostrare, attraverso l’esibizione di idonea documentazione, che l’arma in suo possesso è effettivamente legata ad un particolare evento o personaggio storico che la rendono unica, mentre nel secondo dovrà dimostrare che la sua arma è stata prodotta in un limitatissimo numero di esemplari. Non esistono parametri oggettivi in base ai quali il questore potrà valutare se effettivamente l’arma si possa considerare rara o di importanza storica e ogni decisione andrà presa per il caso specifico; è ovvio che un’arma appartenuta a personaggi storici di primo piano o legata ad eventi che hanno fatto la storia possa essere considerata “di importanza storica”, ma più difficile sarà la valutazione per fatti o personaggi di minore importanza. Stesso discorso vale per le armi rare; la pistola tedesca Luger P08 in cal. 45 ACP, prodotta in 2 soli esemplari, è l’arma rara per eccellenza, ma anche il fucile svizzero “Mondragon” primo semiautomatico della storia, realizzato in soli 8 pezzi, non è da meno. Più difficile è giudicare la “rarità” di armi prodotte in grandi quantità: la pistola statunitense Colt, modello 1911-A1 in cal. 45 ACP è stata prodotta in milioni di esemplari da diversi stabilimenti. Tra questi, tuttavia, solo 450 circa, furono quelle realizzati con un particolare brevetto che ne consentiva lo scatto in doppia azione.