NORMATIVE MODIFICATE DALLA DIRETTIVA DEL SETTEMBRE 2018
DEFINIZIONI GIURIDICHE
La L. 110/75 stabilisce esplicitamente che le armi da guerra fanno parte dei materiali d’ “armamento”; accomunate in via generale nel 1° comma dell’art. 1 della medesima legge, per la caratteristica tecnica della loro spiccata capacità lesiva, sono,pertanto, quelle dettagliatamente elencate, in quanto facenti parte dei materiali d’armamento degli Enti Militari.
Nella Legge del 9/07/1990 n. 185 e nel D.M. 13/6/2003, vengono identificate con le armi automatiche di qualunque calibro, con quelle aventi calibro superiore a 12,7 mm a prescindere dalle loro modalità di funzionamento, nonché con quelle appositamente progettate per impiego militare. Le dette normative disciplinano l’adozione di precisi e rigorosi adempimenti allorquando le armi da guerra e gli altri materiali d’armamento formano oggetto di commercio con l’estero.
Le armi elencate nell’art. 2, 1° e 3° comma della L.110/75, proprio perché non dotate di quella spiccata capacità lesiva che contraddistingue le armi da guerra, sono armi comuni da sparo e sono perciò espressamente escluse dal novero dei materiali di armamento.
Il 1° comma dell’art. 2 L. 110/75 indica tra le armi comuni da sparo le rivoltelle a rotazione (lett. f) e le pistole a funzionamento semiautomatico ( lett. g), a prescindere dal calibro in cui le stesse vengono prodotte, nulla essendo disposto al riguardo nella disposizione appena richiamata. Le pistole semiautomatiche cal. 9 mm parabellum sono pertanto armi comuni da sparo e giammai armi da guerra.
8- Il termine “ parabellum” non è indicativo della qualifica giuridica bellica di un’arma o della sua omologa munizione, come può desumersi dall’iscrizione sul Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo di prototipi e modelli di armi corte in cal. 7,65 mm e in cal. 9 mm accompagnate dal medesimo termine. Esso esprime più semplicemente la seconda parte del motto coniato dallo scrittore latino Vegezio“ si vis pacem para bellum”, assunto, nei primi anni del ‘900, dagli stabilimenti armieri della DWM di Spandau ( Germania) a motivo dell’attività commerciale svolta, ed adottato dai detti stabilimenti per indicare le armi corte prodotte in cal. 9 mm e l’omologa munizione progettata da Georg Luger nel 1901.
11- Per la clausola di esclusione contenuta nella parte iniziale del primo comma dell’art. 2 della L.110/75, sono altresì armi tipo guerra le armi comuni da sparo, lunghe e corte, prodotte lecitamente, sulle quali, nella fase della loro circolazione, vengono realizzate, per alterazione meccanica o con altri accorgimenti, e, quindi illecitamente, le caratteristiche tecnico-balistiche indicate nel 2° comma dell’art. 1 della L. 110/75. Ne consegue che le armi da sparo prodotte lecitamente, che abbiano mantenuto integre le loro originarie caratteristiche balistiche e meccanico-operative, o sono armi da guerra o sono armi comuni da sparo; ed altresì che un’arma comune da sparo, corta o lunga, prodotta da ditte o imprese autorizzate ad operare nel settore, la quale, al momento della verifica giudiziaria, abbia mantenuto integre le sue originarie caratteristiche balistiche e meccanico-operative, non può mai essere qualificata arma tipo guerra. In presenza di tali condizioni non sono, pertanto, in alcun modo qualificabili armi tipo guerra le armi comuni da sparo di cui al 1° comma dell’art. 2 L.110/75 e, segnatamente, le pistole a rotazione (lett. f), e le pistole a funzionamento semiautomatico (lett. g) tra le quali ultime le pistole cal. 9 mm parabellum dotate di tale funzionamento.
19- La distinzione tra arma lunga ed arma corta è stabilita dalla legge e, più precisamente, dall’all. IV, lett. a, b, alla Direttiva CEE 477/1991, attuata con il D.L.vo 30/12/1992, n. 527, secondo cui è “arma da fuoco corta” un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore a 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm; ed è “arma da fuoco lunga” qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte.
22- Tutte le munizioni comuni da sparo sono munizioni a struttura convenzionale ( o ordinaria). Sono munizioni a struttura convenzionale (o ordinaria) quelle assemblate a proiettile di piombo puro ( talvolta ricoperto da teflon), o a proiettile di piombo puro ricoperto totalmente o parzialmente da blindatura (o camiciatura, o mantellatura, che sono termini equivalenti).
23- Il sottile lamierino che costituisce la blindatura è costituito generalmente da ottone del tipo Cu70/Zn30, ma può essere costituito anche da placcatura in acciaio zincato, o da placcatura in acciaio nichelato, o da placcatura in acciaio ramato, o da ottone nichelato, etc.. Anche le munizioni cal. 9 mm Nato (parabellum), 5,6 mm Nato, e 7,62 mm Nato prodotte per gli Enti Militari hanno ordinariamente proiettile a struttura convenzionale ( proiettile di piombo interamente blindato con ottone del tipo Cu70/Zn30).
24- Sono munizioni a struttura non convenzionale quelle assemblate a proiettile con nucleo perforante, a proiettile a carica esplosiva, a proiettile incendiario ed a proiettile auto propellente. In adempimento della normativa Nato, esse sono contraddistinte esteriormente dalla diversa colorazione della loro parte apicale. Il repertorio delle munizioni a struttura non convenzionale comprende altre tipologie, alcune delle quali anch’esse distinte all’apice del proiettile da una prestabilita colorazione ed altre dividuabili attraverso la loro particolare conformazione strutturale (munizioni con proiettile perforante-incendiario, con proiettile perforante-incendiario-tracciante, con proiettile perforante di tipo sottocalibrato, con proiettile perforante-incendiario di tipo sottocalibrato, con proiettile avente punta acuminata dotato di nucleo flottante o di qualsiasi altro accorgimento tecnologico in grado di provocare evidenti fenomeni di ipostabilitàintrabersaglio).
29- Le munizioni dotate di proiettile “ad espansione” (o a punta cava) – inserite, mediante interpolazione dell’originario testo del comma 4° dell’art. 2 L.110/1975, dal decreto legge n. 306/1992, poi convertito nella L.356/1992 – sono estranee alla categoria delle munizioni a struttura non convenzionale. Esse hanno infatti, come confermato dagli esiti peritali, una capacità lesiva non rapportabile a quest’ultime e tendono ad esaltare le caratteristiche di deformazione (appiattimento della parte apicale del proiettile) che sono intrinseche ad altre munizioni comuni da sparo (ad es., munizioni con proiettili semiblindati a punta piatta ed a punta tonda). Essendo poi tale tipologia di munizioni caratterizzata da assenza di sovrapenetrazione, essa presenta, sotto questo aspetto, una capacità lesiva inferiore a quella delle munizioni commerciali. Le munizioni con palla espansiva non possono poi in alcun caso essere qualificate da guerra per l’assorbente rilievo che non possono essere impiegate in ambito militare in quanto assolutamente vietate da specifici accordi internazionali. Ed invero la Convenzione di Ginevra del 10/10/1980, ratificata con L. 4/12/1994 n. 715, vieta in modo tassativo che tali munizioni possano costituire dotazione militare o essere utilizzate in guerra, e l’art. 2, lett. B, n. XIX, Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (ICC), entrato in vigore l’1/7/2002, definisce il loro uso “crimine di guerra”. Non esiste, pertanto, produzione di tali munizioni per le FF.AA. dei Paesi aderenti alla Nato. Le decisioni giudiziarie che hanno qualificato da guerra le munizioni con proiettile espansivo sono pertanto esatte solo sotto un profilo formale dal momento che anche tale tipologia di munizioni risulta pure (ma erroneamente) compresa fra quelle a struttura non convenzionale.
Decreto legislativo 26 ottobre 2010 n 204 – Norma attuazione direttiva armi + Circolare
Per armi da caccia di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge il febbraio 1992, n. 157, s’intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40 nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121 – Decreto correttivo del D. L.vo 204/2010
Successivamente veniva emanato il decreto correttivo n. 121/2013 che modificava il testo dell’art. 2 della legge 110/1975 in questo modo (in corsivo la parte aggiunta):
“Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum, nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n 773. “
Legge 17 aprile 2015 n. 43 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. Pubblicata sulla G.U. nr. 91 del 20 aprile 2015; entrata in vigore il 21-4-2015
Un altro comma aggiungeva poi:
Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
Detto in parole più chiare veniva inserito il seguente sistema:
– Le armi comuni non sportive devono essere prodotte o importate e vendute con un serbatoio o caricatore contenente un massimo di 5 colpi per le armi lunghe e di 15 colpi per le armi corte; le repliche di armi antiche possono avere serbatoio o caricatore fino a 10 colpi. La legge non parla di un divieto all’uso dei caricatori non a norma già detenuti, ma ne diviene vietata la vendita.
– Le armi sportive e le repliche possono avere serbatoio o caricatore maggiorato; di essi ne è quindi consentita la vendita.