ARMI COMUNI NUMERO COLPI – CARICATORI


QUANTO CONTENUTO IN QUESTO CAPITOLO E’ STATO IN PARTE MODIFICATO CON IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2017/853 CON DL 104/18 DEL 14/09/2018

RECENTI D.L. E NORME  SULLE  ARMI

Decreto legislativo 26 ottobre 2010 n 204 – Norma attuazione direttiva armi 

Parti d’arma:

qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

Fino all’ottobre 2010 i caricatori figuravano quali  parti di armi soggette alle stesse regole giuridiche previste per l’arma completa.

La Direttiva  CEE 21 maggio 2008  n. 2008/51/CEliberalizzava i caricatori per le armi comuni da fuoco, togliendoli  dall’elenco delle parti  di arma.

La direttiva  stabiliva poi che l’unico accessorio da equiparare, nel regine giuridico, alle parti di arma, era il silenziatore.
A seguito del Decreto  n. 204/2010 l’Italia recepiva tali  disposizioni. Nel medesimo decreto si stabiliva anche che le pistole in cal. 9 para divenivano “armi proibite” ai privati e non più armi da guerra.
Successivamente veniva emanato il decreto correttivo n. 121/2013 che modificava il testo dell’art. 2 della legge 110/1975 in questo modo (in corsivo la parte aggiunta):
“Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum,  nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n 773. ”
Un altro comma aggiungeva:
Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.

Pertanto:

– Le armi comuni non sportive devono essere prodotte o importate e vendute con un serbatoio o caricatore contenente un massimo di 5 colpi per le armi lunghe (DOPO SETTEMBRE 2018 PASSANO A 10 COLPI) e di 15 colpi per le armi corte (DOPO SETTEMBRE 2018 PASSANO A 20 COLPI); le repliche di armi antiche possono avere serbatoio o caricatore fino a 10 colpi.

Per quanto riguarda l’uso dei caricatori non a norma  ne diviene vietata la vendita.
– Le armi sportive e le repliche possono avere serbatoio o caricatore maggiorato; di essi ne è quindi consentita la vendita.

Attenzione: dal 5 novembre 2015 le armi comuni e quelle sportive e le repliche possono essere vendute solo con caricatore avente il numero di colpi consentito, o inferiore. Gli armieri devono limitare serbatoi e caricatori; possono vendere l’arma senza caricatore.

 Una norma transitoria del decreto ha regolato il destino delle armi già sul territorio italiano scrivendo:

Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero il  5 novembre 2015).

 Con Il decreto antiterrorismo 18 febbraio 2015, n. 7, viene aggiunta all’art. 38 TULPS  la seguente frase con cui si introduce l’obbligo di denunziare  i caricatori non a norma già detenuti, entro il 4 novembre  2015.
La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

  

CARICATORI

 schema riassuntivo.

Caricatori a norma per armi non sportive (fino a 10/20 colpi): sono  di libera produzione, importazione, vendita e detenzione e quindi si possono vendere anche al mercato. Non vanno denunziati.
Caricatori maggiorati a norma per armi sportive,  e cioè quelli approvati con più di 10 o 20 colpi: sono  di libera produzione, importazione, vendita, se destinati ad armi sportive. Essi vanno denunziati. Questi caricatori ovviamente possono essere venduti dalle armerie.

Caricatori non a norma:
a) possono essere prodotti, importati e venduti, ma devono essere denunziati;
c) il termine per la denunzia era  il 5 novembre 2015;
d) i caricatori non a norma non vanno denunziati se entro tale siano stati regolarizzati;
e) non possono essere ceduti dopo il 5 novembre 2015 se non messi a norma;
Uso dei caricatori
a) dal 5 novembre 2015 non si possono fare giochetti con i caricatori non a norma. Essi o vengono ridotti a norma, oppure vengono denunziati, oppure si commette reato a detenerli.
b) i caricatori non a norma denunziati potranno continuare ad essere usati dai loro detentori che li abbiano denunziati.
c) in futuro le armi sportive potranno essere vendute, e detenute e usate con caricatore superiore a 10 a 20 colpi, ma il caricatore separato dall’arma deve essere denunziato.

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO – N.559/C-50,133-E-99, 22 marzo 1999
Bossoli per armi portatili da guerra sparati. Quesito.

ALL’ISPETTORATO LOGISTICO DELL’ESERCITO, DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E MATERIALI.
Reparto Materiali per il combattimento.
Ufficio Armamento
R 0 M A

Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale debbano ricomprendersi tra le parti di munizioni da guerra ai sensi dell’art, 1, 3° comma, legge 18 aprile 1975, n. 110.

Al riguardo. si comunica che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 3 marzo 1999, considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati emessi dall’Amministrazione Difesa e di conseguenza una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che in relazione al 3° comma dell’art. 1 della legge 110/75, i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all’art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell’ Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali “res derelictae”.